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Credito d’imposta sanificazione – Sostegni Bis

I crediti d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto dei dispositivi di protezione, introdotti nel corso dell’emergenza Covid-19, sono stati prorogati dal Decreto Sostegni-bis.

Si vuoi sapere se/come portare in detrazione la spesa per l’acquisto delle nostre macchine, informarsi con il vostro consulente/commercialista.

ART. 32 – CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Beneficiari
Esercenti attività d’impresa, arte o professione, enti non commerciali.

Misure
Credito d’imposta del 30% delle spese mese sostenuto per i mesi di giugno, luglio e agosto 2021.
Massimo fruibile euro 60.000.
L’importo definitivo del credito sarà determinato in base ai limiti stabiliti da provvedimento AdE in definizione.

Utilizzo
Nella dichiarazione redditi 2021 (Unico 2022) oppure compensabile nel corso del 2021 con F24 con qualsiasi imposta/tributo.
Non tassabile (IIDD e IRAP).
Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 (euro 250.000 utilizzo massimo annuo dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione) e di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000 (limite generale di compensazione annua dei crediti).

Ambito oggettivo
Sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa, nonchè per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti oltre a tamponi.
Rientrano le spese sostenute per i dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine, guanti, visiere di protezione e occhiali prottetivi, tute di protezione e calzari), i detergenti mani e i disinfettanti, ovvero altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere la salute dei lavoratori e degli utenti (quali, ad esempio, termometri, termoscanner) o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi).

Altri beneficiari – condizioni

Il credito è riconosciuto anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale e a condizione che siano in possesso del codice identificativo istituito, in tema di locazioni brevi, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, nell’ambito della banca di dati delle strutture ricettive, nonchè degli immobili destinati alle locazioni brevi.

 

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